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Ordinanza — n. 10197/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA GIUSEPPE nato a TRANI il 19/05/1984 avverso l'ordinanza del 06/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA0011 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1.Rllevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale dì sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Giuseppe Corda, detenuto in espiazione,iipena definitiva, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara, in data 5 novembre 2021, ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata, per i periodi dal 2 agosto 2018 al giorno 11 settembre 2021. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 18 luglio 2022, con motivi allegati. 2.1.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.Rítenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione a ricorrere anticipo delle spese difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA GIUSEPPE nato a TRANI il 19/05/1984 avverso l'ordinanza del 06/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA0011 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1.Rllevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale dì sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Giuseppe Corda, detenuto in espiazione,iipena definitiva, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara, in data 5 novembre 2021, ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata, per i periodi dal 2 agosto 2018 al giorno 11 settembre 2021. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 18 luglio 2022, con motivi allegati. 2.1.

Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.Rítenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme