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Ordinanza — n. 10196/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing as they lack grounds under the 2017 procedural law amendments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible without formalities. The defendants argued that the first-instance judge failed to recognize specific mitigating circumstances and incorrectly qualified the facts, but the court noted that the lower court had already ratified the parties' agreement on sentencing. Consequently, the court ruled that the appeals could not be examined because they did not address the limited grounds for cassation against sentencing judgments established by the 2017 law.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they do not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty, as these are the exclusive grounds permitted after the 2017 legislative reform.

Parole chiave

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appeals against sentencing cassation grounds legal qualification mitigating circumstances procedural inadmissibility 2017 law reform ratification of agreement sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato che ill ricorsi; attingelia sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia, nei confronti di Ennidio Rebizzo e Antonio Benedetto, in relazione al reato sub A), di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 416, comma primo e secondo cod. pen.
pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia, nei confronti di Ennidio Rebizzo e Antonio Benedetto, in relazione al reato sub A), di cui all'art. 416,comma primo e secondo, cod.
Art. 81, secondo comma cod. pen.
pen., al capo B (art. 81, secondo comma, 110, cod.
Art. 110, 81, comma secondo, 48, 479 n. 2 cod. pen.
d. Igs. n. 286 del 1998
b) d. Igs. n. 286 del 1998, capo C (artt.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che ill ricorsi; attingelia sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia, nei confronti di Ennidio Rebizzo e Antonio Benedetto, in relazione al reato sub A), di cui all'art.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA COO-L V-0-1,0) sui ricorsi proposti da: REBIZZO EMIDIO nato a FIVIZZANO il 12/12/1955 BENEDETTO ANTONIO nato a FORENZA il 01/08/1949 avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA/1000.) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 7Y1

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che ill ricorsi; attingelia sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia, nei confronti di Ennidio Rebizzo e Antonio Benedetto, in relazione al reato sub A), di cui all'art. 416,comma primo e secondo, cod. pen., al capo B (art. 81, secondo comma, 110, cod. pen., 12, comma 3, lett. d), e 3-ter, lett.

b) d. Igs. n. 286 del 1998, capo C (artt. 110, 81, comma secondo, 48, 479 61 n. 2 cod. pen.) nella misura di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 4.020.000 di multa ciascuno.

2. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 2.1.

Rilevato, invero, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti e che, dunque, la doglianza proposta con entrambi i ricorsi (omesso riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con prevalenza) non può essere devoluta in questa sede. 2.2.Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

3. Ritenuto che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensor