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Ordinanza — n. 10194/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Art. 448 CPP after plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing judgment for allegedly failing to exhaustively motivate the exclusion of non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the Court held that post-2017 legislative reforms restrict appeals against sentencing judgments to specific grounds listed in Article 448, excluding challenges to the motivation of plea agreement exclusions. Consequently, the appeal was rejected because the appellant's complaint did not fall within the permissible grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds; challenges to the motivation of plea agreement exclusions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement sentencing exclusion of non-punishment Article 448 CPP Cassation grounds motivo insorto dopo la fuga casi di esclusione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Lecce, nei confronti di Alessio Peluso, in relazione al reato di cui all'art.
art. 424 cod. pen
pen., emessa dal Tribunale di Lecce, nei confronti di Alessio Peluso, in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen., nella misura di mesi quattro di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione della esclusione di cause di non punibilità ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., nella misura di mesi quattro di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione della esclusione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA (0-0 e-Q-kJ,o sul ricorso proposto da: PELUSO ALESSIO nato a NAPOLI il 05/03/1993 avverso la sentenza del 30/06/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Lecce, nei confronti di Alessio Peluso, in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen., nella misura di mesi quattro di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione della esclusione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 2.1.

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza ove si fa riferimento al contenuto della comunicazione di notizia di reato del 20 febbraio 2020 della Casa circondariale di Lecce e documentazione allegata, nonché all'accertamento della condotta consistita nell'aver appiccato il fuoco nella cella ove Peluso era detenuto con danneggiamento delle suppellettili). 2.2.Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

3. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore