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Ordinanza — n. 10192/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10192/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA (C°1 sul ricorso proposto da: GENTILE GIUSEPPE nato a TARANTO il 04/08/1978 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO''(n dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Considerato che la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Giuseppe Gentile,d26 marzo 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. i la pena irrogata in quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro milleottocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia erronea applicazione della legge penale quanto al consenso dell'imputato al cd. concordato in appello, per assenza dell'imputato, senza tenere conto che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO''(n dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Considerato che la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Giuseppe Gentile,d26 marzo 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. i la pena irrogata in quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro milleottocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia erronea applicazione della legge penale quanto al consenso dell'imputato al cd. concordato in appello, per assenza dell'imputato, senza tenere conto che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione ricusazione del pubblico ministero ritiro della querela penale revoca dell'opposizione difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Giuseppe Gentile,d26 marzo 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
i la pena irrogata in quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro milleottocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3 e 4, legge n.
art. 129 cod. proc. pen
2.1.Ritenuto, quindi, che il vizio lamentato non è consentito in questa sede ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (C°1 sul ricorso proposto da: GENTILE GIUSEPPE nato a TARANTO il 04/08/1978 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO''(n dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Considerato che la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Giuseppe Gentile,d26 marzo 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. i la pena irrogata in quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro milleottocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia erronea applicazione della legge penale quanto al consenso dell'imputato al cd. concordato in appello, per assenza dell'imputato, senza tenere conto che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.

è stata avanzata dal difensore munito di procura speciale. 2.1.Ritenuto, quindi, che il vizio lamentato non è consentito in questa sede ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt. 61, comma 5-bis, e 599-bis cod. proc. pen. 2.2.Rilevato, inoltre, che, laddove la rinuncia investa i motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

3. Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensor