Italian Court dismisses appeal regarding probation service assignment due to procedural defects and lack of domicile declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's rejection of a probation service assignment request, citing procedural errors in notification and a lack of reasoning. The court rejected these claims, ruling that the five-day notification deadline is merely organizational and that the required domicile declaration was missing from the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 656, comma 6 cod. proc. pen.: The five-day notification deadline for probation rejection is merely organizational and does not cause nullity; probation requests require a domicile declaration by the convicted person, absent which the request is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAELE ELDA natqa CASTROVILLARI il 11/10/1951 avverso il decreto del 14/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con il decreto impugnato il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Elda Raele, con riferimento all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, del 3 novembre 2017, per omessa dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.
2. Ritenuto che i motivi dedotti (1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto nel termine di cinque giorni;
2) vizio di motivazione per omessa giustificazione delle ragioni su cui fonda il decreto di inammissibilità;
3) infondatezza della rilevata carenza della dichiarazione/elezione di domicilio, coincidente con la dichiarazione di residenza dell'interessata contenuta nella nomina del difensore) devolvono censure manifestamente infondate, in quanto si deduce asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (quanto al secondo motivo di ricorso), nonché si assume la violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali o non relative a nullità assolute. 2.1.Rilevato, infatti, quanto al primo motivo di ricorso che la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. 5, n. 13790 del 21/11/2012, dep. 2013, Campisi, Rv. 255450) si è espressa nel senso che, nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittarnento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione. 2.2. Rilevato, quanto al terzo motivo, che questo prospetta enunciato ermeneutico in contrasto palese con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, cornma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante, condizione non dedotta e non risultante nel caso al vaglio (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407).
3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere esten