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Ordinanza — n. 10186/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation denial due to prisoner's factual unreachability despite address election.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Scerbo's appeal against the Catanzaro probation tribunal's order inadmissible. The lower court rejected requests for home detention or social service probation because, although Scerbo had elected an address, he was factually unreachable, preventing the necessary contact for supervision. The court upheld this decision, ruling that factual unreachability is a legitimate ground for denying alternative measures and dismissing the request for further investigation.

Regesto Legislator

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Art. 656 comma 5 cod. proc. pen.; Art. 47 comma 9 Ord. pen.: The election of an address for service does not guarantee factual reachability; if a convicted person is factually unreachable, this circumstance legitimately precludes the granting of alternative measures like probation or home detention.

Parole chiave

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probation denial factual unreachability address election alternative measures social service probation Cassazione appeal detention suspension abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà, proposte da Giuseppe Scerbo, con riferimento all'ordine di esecuzione e contestuale sospensione ex art. 656 comma 5, cod.
Art. 47 comma 9 Ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina
pen., compete di controllare la condotta e aiutare il condannato a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, tra le altre, Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv.
Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000
Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep.
Sez. 1, n. 51879 del 13/9/2016, Hysi
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERBO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 07/11/1970 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà, proposte da Giuseppe Scerbo, con riferimento all'ordine di esecuzione e contestuale sospensione ex art. 656 comma 5, cod. proc. pen., della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone del 22 novembre 2018.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ragione per la quale le istanze sono state respinte - irreperibilità di fatto dell'interessato - nonché per la mancata concessione di rinvio per procedere ad istruttoria) devolvono censure manifestamente infondate, in quanto si deduce asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, nonché si assume la violazione di norme processuali e il contrasto con principi giurisprudenziali che non si ravvisa nella motivazione. 2.1.Rilevato, infatti, che l'esistenza di un domicilio eletto (in questo caso la nuova dichiarazione risulta svolta dall'interessato soltanto nel corso dell'udienza del 10 febbraio 2022), pur consentendo la regolare notifica degli atti, ai fini della legale conoscenza degli stessi da parte del destinatario (in ciò consistendo essenzialmente lo scopo dell' elezione), non comporta l'effettiva e continua reperibilità del domiciliato, invece indispensabile ai fini dell'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale (postulando questo un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale cui, per legge, ai sensi dell'art. 47, comma 9, Ord. pen., compete di controllare la condotta e aiutare il condannato a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, tra le altre, Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695). 2.2.Considerato, dunque, che va esclusa l'illegittimità del provvedimento, avendo il Tribunale di sorveglianza respinto la richiesta di affidamento in prova sulla base del rilievo che l'interessato, pur avendo eletto rituale domicilio per le notifiche, è indicato come di fatto irreperibile al momento della decisione, trattandosi di circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, in quanto considerata, alla stregua del complessivo comportamento del condannato (cfr. nel senso che se l'irreperibilità di fatto è sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato, è legittimo il diniego:

Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 2001, Sow, Rv. 218455). 2.3.Rilevato, del resto, che l'irreperibilità sopravvenuta alla sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale contenente le prescrizioni connesse alla misura alternativa disposte a suo carico, può costituire causa di revoca della misura, se tale condotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo (Sez. 1, n. 51879 del 13/9/2016, Hysi Rv. 268926). 2.4.Considerato, infine, che risulta adeguatamente motivato, nell'ottica dell'osservanza dei principi interpretativi illustrati, il rigetto della richiesta di rinvio, quanto all'accertamento ulteriore della reperibilità all'attualità, a fronte di una elezione di domicilio che il Tribunale indica come priva della precisazione del luogo di esecuzione della misura ove concessa e di una procedura (durata diversi anni) in cui già alla data i a partire dal 9 ottobre 2020, era stata accertata l'irreperibilità di fatto dell'interessato.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere