Ordinanza — n. 10176/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO GABRIELE nato a VITTORIA il 08/10/1975 avverso il decreto del 10/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile l'istanza di Gabriele Triolo diretta ad ottenere la detenzione domiciliare in emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, ex d.l. n. 137 del 2020, per divieto di cui all'art. 58-quater, comma 2 e 3, Ord. pen., per essere stata revocata, nel triennio la semilibertà.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile l'istanza di Gabriele Triolo diretta ad ottenere la detenzione domiciliare in emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, ex d.l. n. 137 del 2020, per divieto di cui all'art. 58-quater, comma 2 e 3, Ord. pen., per essere stata revocata, nel triennio la semilibertà.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO GABRIELE nato a VITTORIA il 08/10/1975 avverso il decreto del 10/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile l'istanza di Gabriele Triolo diretta ad ottenere la detenzione domiciliare in emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, ex d.l. n. 137 del 2020, per divieto di cui all'art. 58-quater, comma 2 e 3, Ord. pen., per essere stata revocata, nel triennio la semilibertà.
2. Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge per non essere applicabile alla misura straordinaria il divieto di cui all'art. 58-quater Ord. pen.) è doglianza manifestamente infondata e, comunque, non specifica perché prospetta ragioni generiche rispetto a quelle, in fatto e in diritto, su cui fonda il pronunciato rigetto. 2.1. Reputato, infatti, che la preclusione di cui all'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario opera anche in relazione al nuovo regime introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica, in base ad un'interpretazione letterale dei rinvii esterni operati dalle norme in esame (tra le altre, Sez. 1, n. 5849 del 10/12/2020, dep. 2021, Aiello, Rv. 280790). 2.2.
Considerato, invero, che l'art. 58 quater ord. pen., al secondo comma, statuisce che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al primo comma si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47 ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1, Ord. pen. 2.3.Rilevato che al Triolo nel triennio precedente, risulta revocata la semilibertà, sicché, correttamente il decreto impugnato ha pronunciato l'inammissibilità, in virtù del duplice richiamo sopra evidenziato che si applica anche al caso di esecuzione della pena presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di cui all'art. 123 della legge n. 27 del 2020. 3.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensor