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Ordinanza — n. 10174/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10174/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELCORE ANTONIO nato a SARNO il 28/10/1959 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Antonio Belcore, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze divenute irrevocabili in esecuzione, analiticamente indicate nell'istanza.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 10174/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi dedotti dal condannato, a mezzo del difensore, avv. G. Falciani (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) devolvono censure manifestamente infondate, perché devolvono asseriti difetti relativi alla motivazione, che non emergono dal provvedimento impugnato.

Parole chiave

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concorso materiale di reati reiterazione di reati penali reato continuato formazione di una pena complessiva sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
Falciani (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELCORE ANTONIO nato a SARNO il 28/10/1959 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Antonio Belcore, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze divenute irrevocabili in esecuzione, analiticamente indicate nell'istanza.

2. Considerato che i motivi dedotti dal condannato, a mezzo del difensore, avv. G. Falciani (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) devolvono censure manifestamente infondate, perché devolvono asseriti difetti relativi alla motivazione, che non emergono dal provvedimento impugnato.

3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2.

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto, la parziale omogeneità dei titoli di reato (riguardando una delle due sentenza anche reati tributari e truffa aggravata, tenuto conto del lasso temporale tra i fatti (1991 - 1993). 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab • initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di una vera e propria abitualità a commettere reati (bancarotta e truffa).

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigl