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Ordinanza — n. 10162/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mandatory revocation of suspended sentence without prior judicial knowledge check.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial judge failed to verify prior criminal records before revoking the suspended sentence. The court ruled that under mandatory revocation scenarios, the execution judge must act regardless of whether such records were known to the original trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 168 comma primo cod. pen.; Art. 168 comma terzo e quarto cod. pen.: In cases of mandatory revocation of a suspended sentence, the execution judge must proceed with the revocation irrespective of whether the obstructive prior criminal records were known to the cognizing judge.

Parole chiave

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mandatory revocation suspended sentence execution judge prior criminal records inadmissible appeal cognizing judge penal code revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 comma primo cod. pen.
Considerato che, con il motivo dedotto (violazione dell'art. 168 comma terzo e quarto cod.
Art. 168 comma terzo e quarto cod. pen.
Considerato che, con il motivo dedotto (violazione dell'art. 168 comma terzo e quarto cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020
pen., rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione deve provvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv.
Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015
279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARA DANIELE nato a EMPOLI il 25/11/1982 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; ./(

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione, irrogata a Daniele Cucchiara, con sentenza resa dal Tribunale di Pisa, in data 22 ottobre 2012, divenuta irrevocabile il 10 aprile 2015, in quanto condannato alla pena di anni quattro di reclusione, per reato commesso in data 27 aprile 2019, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2021.

2. Considerato che, con il motivo dedotto (violazione dell'art. 168 comma terzo e quarto cod. pen., per non aver verificato, in sede di esecuzione, se al giudice della cognizione fossero noti i precedenti penali ostativi) si devolve censura in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità. 2.1. Rilevato, infatti, che nel caso al vaglio, si versa in ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma primo, cod. pen., rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione deve provvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015,Rv. 264156).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P