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Ordinanza — n. 10161/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison permission denial due to lack of specific argumentation on necessity grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10161/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated Article 30 of the Penal Code by denying a necessity permission to visit his deceased father's grave. However, the Court found the appeal failed because it did not specifically address the lower court's reasoning regarding the lack of supporting documents and the specific health risks posed by the pandemic, which were central to the original denial.

Regesto Legislator

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Art. 30 Ord. pen.; Art. 591, 581 cod. proc. pen. - An appeal against a prison permission denial is inadmissible if it fails to specifically confront the factual and legal grounds used by the lower court to reject the request, particularly when those grounds include procedural deficiencies and specific contextual factors like public health emergencies.

Parole chiave

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prison permission necessity appeal inadmissibility lack of specific argumentation procedural penalties family visit denial pandemic health risks Cassazione ordinanza diritto a una degna sepoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 30 Ord. pen.
Ritenuto che il motivo dedotto (violazione dell'art. 30 Ord. pen.) devolve censure in fatto non consentite in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del rigetto pronunciato.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCARDO TONINO nato a CORREGGIO il 27/04/1977 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Tonino Boccardo, detenuto in espiazione della pena di cui al cumulo del 14 maggio 2014, avverso il rigetto pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Modena, in ordine ad istanza di permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. (al fine di recarsi alla tomba del padre deceduto).

2. Ritenuto che il motivo dedotto (violazione dell'art. 30 Ord. pen.) devolve censure in fatto non consentite in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del rigetto pronunciato. 2.1. Rilevato, invero, che la difesa si duole, in sostanza, della valutazione negativa del Tribunale, a fronte di un evento (morte del genitore del detenuto) rispetto al quale nessuna esplicazione, quanto all'elemento della necessità del permesso, doveva essere illustrata in sede di reclamo, trattandosi di avvenimento eccezionale particolarmente significativo della vita della persona e idoneo a incidere sull'esistenza del detenuto. 2.2.Reputato invero, che il provvedimento censurato ha invece sottolineato la carenza di motivi allegati al reclamo proposto dal detenuto personalmente, quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen., ratio decidendi con quale il ricorso, in definitiva, non si confronta specificamente, tenuto conto che il reclamo aveva ad oggetto provvedimento che incentrava il diniego non solo sulla carenza di un motivo familiare grave tale da giustificare il permesso cd. di necessità ma anche rispetto all'esigenza prudenziale di prevenire il contagio da Covid19, motivo con il quale in alcuna parte il ricorso si confronta.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I