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Ordinanza — n. 9948/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as new sentencing arguments were not raised in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Russo inadmissible because it challenged sentencing principles and mitigating circumstances not previously raised. The appellant contested the conviction for receipt and the application of specific statutory mitigations, arguing they were overlooked by the appellate court. The court ruled that such substantive sentencing issues, being new grounds for appeal, violated procedural rules requiring prior deduction in the lower instance.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.: Arguments regarding the application of sentencing principles and specific mitigating circumstances are inadmissible in cassation if not previously deduced as grounds for appeal in the lower courts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new grounds for appeal sentencing principles mitigating circumstances procedural exhaustion Cassazione ordinanza spese processuali contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è ammissibile in quanto, oltre ad essere del tutto generico, inerisce a questioni relative al trattamento sanzionatorio che, non essendo state previamente dedotte come motivo di appello, non possono essere devolute per la prima volta in Cassazione, secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 473, secondo comma, cod. pen.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, in data 12 dicembre 2014, nei confronti di Domenico Russo, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 473, secondo comma, cod.
Art. 648 cod. pen.
Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione e dell'attenuante cui all'art.
Art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione e dell'attenuante cui all'art. 62, primo comma, n.
art. 648 cod. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
(Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DOMENICO nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 18/03/1968 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, in data 12 dicembre 2014, nei confronti di Domenico Russo, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 473, secondo comma, cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione e dell'attenuante cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è ammissibile in quanto, oltre ad essere del tutto generico, inerisce a questioni relative al trattamento sanzionatorio che, non essendo state previamente dedotte come motivo di appello, non possono essere devolute per la prima volta in Cassazione, secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre 2