Italian court dismisses appeal for lack of specificity and infoundedness regarding sentence proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Amir Saadalla inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence for potential disproportionality, but the court found the request entirely lacking in specificity and unsupported by established case law. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction for the crime of provoking hatred was upheld without a new evaluation of the penalty's congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal challenging the proportionality of a sentence is inadmissible if it lacks specific grounds and is manifestly unfounded in light of consolidated case law, as the determination of the penalty is not a result of mere arbitration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADALLA AMIR nato il 18/02/1993 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, in data 11 novembre 2021, nei confronti di Amir Saadalla, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, secondo gomma, cod. pen. - C(' JeAk. 'Nlit,vti,,z3.+0. J-tint - Considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorielè del tutto privo di specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, anche sottolineando come le riduzioni non fossero state nella massima estensione in ragione della capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre