Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding denied statutory mitigation in burglary case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for a statutory mitigation under Article 62, Paragraph 6 of the Penal Code, which requires full compensation for damages. The lower courts denied this mitigation because the appellant's offer of €200 was deemed insufficient compared to the actual harm caused by the forced entry and violence against multiple victims. The Supreme Court rejected the appeal because the argument merely repeated previously analyzed points without engaging with the specific legal reasoning regarding the inadequacy of the compensation offer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal lacking specificity by merely reproducing points already adequately examined and dismissed by the lower courts without engaging with the specific legal reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURESHIDZE NIKOLOZI nato il 01/12/1979 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 15 novembre 2021, con cui NIKOLOZI GURESHIDZE è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 - 628, commi secondo e terzo n. 3 bis, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi.
Si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha denegato l'attenuante de qua, considerato che, ai fini della sua concessione, è necessario che il risarcimento del danno sia integrale mentre l'offerta dell'imputato di euro 200,00 era incongrua e insufficiente in relazione al danno subito dalle persone offese, tenuto pure conto delle modalità della condotta (consistite nel danneggiamento di una serratura di un portoncino blindato con arnesi da scasso) e dell'offensività della stessa, connotata da pervicacia e violenza verso più soggetti (quali il portiere dello stabile ed altro soggetto intervenuto in soccorso del primo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.