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Ordinanza — n. 9944/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to prior inadmissibility ruling and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Ceccarelli inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance sentence reducing his fraud penalty, arguing errors in legal interpretation and prescription. The Court rejected these claims because the appeal was already barred by a prior inadmissibility ruling and the first ground constituted mere factual complaints rather than legal arguments suitable for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for lack of admissibility precludes the formation of a valid challenge relationship, thereby barring the examination of non-punishability grounds under Art. 129 c.p.p. and excluding mere factual complaints from cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal prior inadmissibility ruling mere factual complaints cassation review limits prescription defense abbandono del procedimento intervenuta prescrizione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Cass.
Art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
In tal modo il Collegio d'appello ha fatto corretta applicazione dei criteri dettati da questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266
pen., Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez.
Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164
217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez.
Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400
231164, e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400).
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
art. 129 c.p
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266
129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez.
Cass. pen., Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164
Cass. pen., Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400
Cass. pen., Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCARELLI ANDREA nato a ROMA il 19/08/1972 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Gy

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 10 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 28 febbraio 2020, esclusa la recidiva contestata, ha rideterminato la pena nei confronti di ANDREA CECCARELLI in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640, comma primo, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea interpretazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di truffa, non è consentito in questa sede, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tese a sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, esente da vizi logici, avendo la Corte territoriale (v. in particolare pagina 4) esaminato il corposo compendio probatorio a carico dell'imputato, fondato principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva ricostruito i fatti in maniera coerente, chiara e plausibile, e la cui attendibilità era corroborata dall'escussione dei testi, tra cui quella del Comandante della stazione dei carabinieri, il quale aveva dato conto in maniera precisa delle modalità di individuazione degli imputati attraverso le utenze telefoniche, che gli stessi avevano fornito alla parte offesa, e anche per il tramite delle individuazioni fotografiche.

In tal modo il Collegio d'appello ha fatto corretta applicazione dei criteri dettati da questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato dopo la sentenza di appello, non è consentito, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere