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Ordinanza — n. 9943/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal appeal grounds as mere factual complaints not admissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints prohibited in legitimacy proceedings. The appellant contested the lower court's finding of subjective intent for the crime of receiving stolen goods, arguing a violation of specific criminal code articles. The court rejected these arguments as repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the appellate judges, who correctly applied established case law regarding the proof of subjective intent.

Regesto Legislator

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Art. 648 cpv cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: Grounds of appeal consisting of mere factual complaints regarding the existence of subjective elements are inadmissible in legitimacy proceedings as they seek a re-evaluation of evidence rather than a legal error.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility legitimacy proceedings factual complaints subjective intent proof crime of receiving stolen goods repetitive arguments omitted diligence prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cpv cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 15 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 18 dicembre 2019, ha ritenuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod.
Art. 712 cod. pen.
e l'inosservanza dell'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
e l'inosservanza dell'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADHALAOUI SAIFEDDINE nato il 09/09/1992 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 15 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 18 dicembre 2019, ha ritenuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta a SAIFEDDINE FADHALAOUI, confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere cloglianze in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie; ritenuto, inoltre, che le anzidette doglianze - dedotte anche nell'atto di appello - sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, avendo sottolineato che l'odierno ricorrente non aveva fornito elementi puntuali circa le generalità del venditore e le modalità di acquisto del telefono cellulare in suo uso; considerato che, così motivando, il Collegio d'appello si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale (come configurato nel caso di specie) quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invec:e connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Esten