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Ordinanza — n. 9942/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft and robbery charges, rejecting claims of insufficient evidence and improper legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery against the defendant. The court found the defendant's arguments regarding insufficient evidence and incorrect legal classification to be mere repetitions of previously rejected criticisms without new substantive engagement. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma secondo, cod. pen.; Art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.: The Supreme Court holds that victim statements can independently establish criminal liability if their credibility is rigorously verified and the narrative's intrinsic reliability is substantiated, without requiring corroboration under specific procedural rules.

Parole chiave

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robbery conviction victim statement credibility legal qualification error inadmissible appeal criminal liability proof attendibilità dei testimoni dichiarazioni inverosimili capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, comma secondo, cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Spoleto il 13 ottobre 2020, con cui ARBER SMAKA è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod.
Art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMAKA ARBER nato il 27/01/1999 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Spoleto il 13 ottobre 2020, con cui ARBER SMAKA è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contestano il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato (asseritamente fondata sulle sole incongrue dichiarazioni della parte offesa) e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina (in luogo della più lieve ipotesi di furto), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa ("ricche di particolari e di intrinseca coerenza"), confermate, peraltro, da molteplici riscontri esterni (riconoscimento fotografico, anche grazie alla piattaforma di comune utilizzo Facebook, e raffronti dei tabulati telefonici); rilevato che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, seguito dai giudici di merito, è conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); considerato che (v. pag. 3 della sentenza impugnata) la Corte territoriale, nel negare la derubricazione della rapina impropria in furto, ha correttamente valorizzato la condotta violenta (seppur verbale), posta in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa, subito dopo l'impossessamento del cellulare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estenso