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Ordinanza — n. 9941/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and factual specificity in cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9941/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gurita Mihai inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mihai challenged a lower court's conviction for offenses under the Penal Code, arguing violations of procedural law and sentencing principles. The court rejected these claims because the petition lacked the required specificity, failing to clearly identify the legal points or factual elements supporting the grievances.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must clearly identify the legal points and factual elements supporting their grievances.

Parole chiave

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cassation appeal specificity of grounds procedural law violation inadmissible petition court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURITA MIHAI nato il 29/04/1995 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 20 ottobre 2021, con cui MIHAI GURITA è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628, comma secondo, cod. pen. e ad altri reati. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; valutato che - a fronte della motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (v. f. 5 e 6) - i motivi del ricorso non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, non indicando chiaramente né i capi né i punti ai quali si riferiscono e non essendo neppure connessi all'enunciazione di specifiche richieste, con indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore I