Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of complaint regarding the sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mirko Pettinelli inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for the crime of insult under Article 648 of the Penal Code. The court ruled that the complaint concerning the imposed sentence was inadmissible because the appellant failed to raise any objection regarding the penalty in the act of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to lodge a specific complaint regarding the sentence in the act of appeal, as the court cannot examine merits of unraised grievances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTINELLI MIRKO nato a MILAZZO il 16/11/1994 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 3 novembre 2020, con cui Mirko Pettinelli è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che le doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sono riproduttivedi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata; ritenuto che il motivo sulla pena non è consentito, non avendo il ricorrente lamentato alcunché al riguardo con l'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres, ente