Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for illegal occupation and property damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of Caterina Andronaco's criminal conviction. The appellant argued against her liability for illegal occupation and the exclusion of a specific mitigating provision, but these claims were deemed repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the procedural grounds for the appeal lacked merit, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the complained-of points are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRONACO CATERINA nato a BOLLATE il 11/12/1973 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 6 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 29 settembre 2021, con cui Caterina Andronaco è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 633, 639 bis cod. pen. Considerato che le doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata, all'esclusione dell'art. 131 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata circa l'occupazione abusiva dell'immobile da parte dell'imputata per un periodo temporale apprezzabile e circa la pena, determinata nel minimo edittale e ridotta di un terzo per le attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres •ente