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Ordinanza — n. 9938/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual elements supporting the criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9938/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual elements supporting their criticism of the lower court's reasoning. Although the appellant argued the evidence was insufficient and the sentence disproportionate, the court found these grievances lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the factual elements underlying the criticism; without such specificity, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity factual elements inadmissible appeal Article 581 Code of Criminal Procedure censorship requirements court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZA STEFANO nato a ROMA il 21/02/1967 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 14 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Terni il 7 maggio 2019, con cui Stefano Speranza è stato condannato per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e 7, 81 cpv. e 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato (assertivamente fondata su un compendio probatorio insufficiente) e al trattamento sanzionatorio, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue deduzioni; valutato che il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato inoltre che le censure sono già state disattese dal Giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'imputato e pag. 4 in punto di congruità della pena inflitta, determinata applicando le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva qualificata, "non essendo emersi elementi per giungere ad una valutazione di prevalenza alla luce della prosecuzione della carriera criminale fino ad epoca recente dell'imputato"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore