Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Armando Signore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Signore argued that the lower court erred in finding his criminal responsibility regarding drug trafficking and failed to grant general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.: Appeals based on grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible as they lack novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORE ARMANDO nato a MILAZZO il 22/05/1979 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 16 settembre 2021, con cui Armando Signore è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo n. 2 bis, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato e la violazione di legge in relazione alla sussistenza della contestata aggravante e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'imputato; si veda, altresì, pag. 7 in relazione alle condizioni di minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., in cui - nell'ambito di trattative tramite piattaforme web - si trova l'acquirente, attesa l'impossibilità di verificare di persona la qualità dei prodotti venduti; si veda, infine, pag. 8 della sentenza impugnata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ostandovi le risultanze del casellario in atti e il difetto di elementi positivi apprezzabili in suo favore; ritenuto, altresì, che tale ultima doglianza - oltre ad essere reiterativa - è manifestamente infondata, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr