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Ordinanza — n. 9936/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on subjectivity element due to lack of new arguments compared to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9936/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Fathi El Ouertani inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the subjective element of the crime of damaging public buildings. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the trial and appellate courts regarding the defendant's repeated use of a chair and kicks. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance without presenting new grounds or a different legal perspective.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective element repetition of arguments cassation procedure damaging public buildings motivi di cassazione atti impugnabili danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUERTANI MOHAMED FATHI nato il 11/09/1981 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 21 settembre .2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia, in data 24 settembre 2018, nei confronti di Mohamed Fathi El Ouertani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale della sentenza in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scícchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale ha precisato come l'imputato avesse reiteratamente colpito la porta scorrevole, dapprima con calci e successivamente - e in più occasioni - con la sedia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna íl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr