Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility but failed to provide specific grounds or cite the factual elements supporting his objections. The court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by law, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for objection lack specificity and do not indicate the factual elements underlying the complaints, thereby preventing the court from identifying the reliefs raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE FRANCESCO nato a TARANTO il 05/11/1965 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza dell'Il maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città 1'8 luglio 2021, con cui FRANCESCO MELE è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 393, commi primo e secondo, cod. pen. (capo A), 56 - 629 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricor53o, con cui si contesta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; valutato che il ricorso - a fronte della motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, inoltre, che il ricorrente non si confronta con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. sul corposo compendio probatorio a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres