Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for disorderly conduct due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against a conviction for disorderly conduct, claiming flaws in reasoning and sentencing, but the court found these arguments generic and repetitive of previous rulings. Consequently, the court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific grounds challenging the lower court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of the merits' analysis or lack specificity regarding the contested reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO PASQUALE nato a MONDRAGONE il 17/09/1963 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 giugno 2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 2 marzo 2016, con cui PASQUALE DE MARTINO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, è privo di specificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e ss. sul compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente); ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto e alla negata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata quanto alla congruità della pena, valutata dalla Corte territoriale equa ed equilibrata, in perfetta aderenza ai canoni di cui all'articolo 133 cod. pen., e all'insussistenza di elementi valutabili a favore dell'imputato, al fine della concessione delle invocate attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presid