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Ordinanza — n. 9932/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive and inadmissible due to prior thorough scrutiny of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ouled Tahar Himade inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a different application of Article 131 bis of the Criminal Code, but the court found these arguments repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the decision stands because the new submissions failed to address the established facts regarding the defendant's prior record and the specific nature of the violation.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already adequately scrutinized and dismissed with sound legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Criminal Code prior record court costs inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento partenza illegale persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OULED TAHAR HIMADE nato a CAGLIARI il 31/10/1995 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 18 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni il 24 giugno 2019, con cui OULED TAHAR HIMADE è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.L. n. 159/2011. Considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è reiterativo di doglianze già adeguatamente scrutinate dai giudici del gravame e disattese con il supporto di corrette argomentazioni giuridiche, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'episodicità della violazione non era stata ex se sufficiente "per inferirne la minima offensività" richiesta dalla norma, considerato pure che l'imputato era già destinatario di un foglio di via, al quale aveva contravvenuto, e che risultava gravato da condanne ulteriori per fatti molto gravi, "a conferma di un'indole assai proclive alla mancata osservanza della legge penale"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presi en