Cassation court dismisses appeal against conviction for money laundering due to lack of requalification to lesser offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The appellant argued for a reclassification to the lesser offense of receiving stolen goods, but the court found this argument merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected. The decision relied on a robust evidentiary record proving the appellant's criminal responsibility through circumstantial evidence, thereby precluding a reduction of the charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The court rejects an appeal based on the mere repetition of arguments already dismissed regarding the lack of requalification to a lesser offense when the evidence conclusively establishes the elements of the more serious crime of money laundering.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3MEL EL ARBI nato il 22/10/1968 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa il 22 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 10 febbraio 2018, con cui JMEL EL ARBI è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli art. 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio motivazionale con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato e la mancata riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito con corretti argomenti giuridici: sul punto si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, in linea con l'articolata motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato contestato, sulla base di un compendio probatorio corposo ed incontrovertibile, fondato su elementi indiziari gravi e concordanti, quali l'abrasione dei numeri di matricola di ben cinque motori, l'occultamento degli stessi all'interno di un furgone, l'assenza totale di documenti in grado di stabilire la provenienza degli oggetti e la carenza di indicazioni utili all'identificazione del demolitore, che, a dire dell'imputato, avrebbe venduto regolarmente la merce, non essendo quest'ultimo stato in grado di documentare in alcun modo un lecito acquisto e neppure ch fornire indicazioni del soggetto da cui li avrebbe acquistati.
Elementi, questi, che, assieme al trasferimento della merce in un paese extracomunitario, hanno comprovato indiscutibilmente le condotte tipiche di riciclaggio, con conseguente non sussumibilità del fatto nel più lieve reato di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore I