Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Raffaele Lembo inadmissible and ordered him to pay court costs. Lembo argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding his liability and sentencing, but the Court found these arguments to be mere factual grievances rather than legal issues suitable for review. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked specificity and did not meet the requirements for admissibility in a court of cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 61 n. 7 e 640 cod. pen.: Appeals based solely on factual disputes or lack of motivation specificity are inadmissible as they do not raise genuine legal questions requiring cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMBO RAFFAELE nato a PANICALE il 21/08/1957 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 26 ottobre 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Terni il 12 luglio 2019, con cui RAFFAELE LEMBO è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie; rilevato che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata con riguardo al corposo compendio probatorio a carico del LEMBO); ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presid