Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9928/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming witness credibility issues in criminal conviction based on victim statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Antonio Fucci for crimes including theft and fraud. The defense argued the conviction relied solely on the victim's statements and photographic identification without sufficient corroboration. The court rejected this, ruling that victim declarations can independently establish criminal liability if their credibility is rigorously verified and motivated, as established in prior precedent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Victim statements may serve as the sole basis for criminal liability if their subjective credibility and the intrinsic reliability of their narrative are rigorously verified and adequately motivated, without applying the corroboration rules for other witnesses.

Parole chiave

Generato dall'IA
victim statement credibility criminal conviction basis corroboration requirement witness reliability appeal inadmissibility truffa aggravata lotta contro la frode favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 192, comma 3, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUCCI ANTONIO nato a NAPOLI il 23/01/1985 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ,//

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 10 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Terni il 12 luglio 2019, con cui Antonio Fucci è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 640, comma secondo nr. 2, 2 bis, e 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa e sulla ricognizione fotografica effettuata dalla stessa), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la menzionata Corte, in linea con la motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del successivo riconoscimento fotografico, confermati - peraltro - dagli altri testi escussi; ritenuto, quindi, che la doglianza difensiva circa l'inattendibilità della persona offesa deve ritenersi manifestamente infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, seguito dal Collegio del merito, è conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il P