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Ordinanza — n. 9927/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive and fail to challenge established facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Natalia Tindara Cariani inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding the application of Article 131 bis of the Penal Code and a defect in reasoning concerning her responsibility. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Messina.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new facts or legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Article 131 bis Court of Cassazione procedural defect impiego illecito di valori patrimoniali appropriazione indebita appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti il 2:3 settembre 2020, con cui NATALIA TINDARA CARIANNI è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata e la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 646 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti il 2:3 settembre 2020, con cui NATALIA TINDARA CARIANNI è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata e la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIANNI NATALIA TINDARA nato a PATTI il 23/06/1983 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti il 2:3 settembre 2020, con cui NATALIA TINDARA CARIANNI è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata e la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico della predetta e sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pure, che i menzionati motivi sollecitano un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata - peraltro - dalle emergenze processuali acquisite), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così