Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for mafia association, citing lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction for mafia association. The appellant argued against the court's reliance on statements by justice collaborators, but the court found these reproaches were merely reiterations of previously examined and rejected points. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416 bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complained-about points are merely reiterations of arguments already adequately examined and rejected by the appellate court, lacking any new factual or legal elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDEROCLITE ANTONIO nato a NAPOLI il 30/03/1955 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 18 ottobre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 18 settembre 2018, con cui Antonio Ederoclite è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Considerato che le doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si veda, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata sulle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Legnante e D'Angelo, che hanno "riferito dell'appartenenza del ricorrente al gruppo camorristico facente capo al boss di Frattamaggiore Pasquale Pezzella"; dichiarazioni confortate da plurimi riscontri individualizzanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre 'dente