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Ordinanza — n. 9920/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism conviction for reiterating inadmissible subjective element and mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gabriel Del Zompo inadmissible, confirming his conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the conduct under Article 712 instead of the lesser offense in Article 712 and denied the mitigation under Article 648. The court rejected these claims as they merely repeated first-instance grievances without new evidence or legal justification, violating established case law on subjective intent.

Regesto Legislator

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Art. 712 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals reiterating first-instance grievances regarding subjective intent and statutory mitigation are inadmissible if they fail to present new arguments or contradict settled jurisprudence on the derivation of subjective intent from the absence of plausible justifications.

Parole chiave

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recidivism conviction subjective intent statutory mitigation inadmissible appeal Article 712 criminal code ricettazione inutilizzabilità delle prove illecite fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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Art. 712 cod. pen.
Ritenuto che il motivo proposto reiteri le doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine alla (a) sussistenza dell'elemento soggettivo e, dunque alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 712 cod.
Art. 648 cod. pen.
pen., (b) alla possibile concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 4 cod.
art. 712 cod. pen
Ritenuto che il motivo proposto reiteri le doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine alla (a) sussistenza dell'elemento soggettivo e, dunque alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 712 cod.
art. 648 comma 4 cod. pen
pen., (b) alla possibile concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 4 cod. pen.
art. 648 comma 2 cod. pen
Stesse valutazioni valgono per le censure relative alla denegata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010
Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv.
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006
248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL ZOMPO GABRIEL nato a CAGLIARI il 04/09/1991 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la condanna di Gabriel Del Zompo per il reato di ricettazione. Ritenuto che il motivo proposto reiteri le doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine alla (a) sussistenza dell'elemento soggettivo e, dunque alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., (b) alla possibile concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 4 cod. pen. Rilevato che si tratta di censure che non superano la soglia di ammissibilità in quanto (a) ripropongono quanto già allegato con l'atto d'appello e si risolvono nella richiesta di una interpretazione alternativa delle prove, non consentita al giudice di legittimità, (b) non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è desumibile anche dalla assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso del bene di provenienza furtiva (ex plurimis Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaousí Rv. 235897). Stesse valutazioni valgono per le censure relative alla denegata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicem