Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a revision of the lower court's decision regarding sentencing and evidence, but the court found these arguments generic and lacking reference to the specific reasoning of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 628 c.p.; The appeal must contain specific grounds addressing the unresolved issues of the lower court; generic complaints without precise identification of the contested reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLA ROBERTO nato a CAPUA il 30/12/1985 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 28 novembre 2013, nei confronti di Roberto Petrella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'apparenza della motivazione per relationem, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da manifeste criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, ove la Corte ha disatteso le doglianze in punto di prova e di trattamento sanzionatorio), si prospettano deduzioni generiche, senza alcun riferimento all'argomentazione del provvedimento e senza la puntuale indicazione delle questioni dell'atto di appello che si assumono irrisolte (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre