Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity under Art. 581 CPP and rejects sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Cefalo Solla's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's decision to dismiss the counterfeiting charge and reduce the penalty for money laundering. The court rejected these claims because the first ground lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, while the second was deemed manifestly unfounded and not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 69 c.p.; The appeal must specify grounds for review, and sentencing comparisons fall outside the Supreme Court's jurisdiction unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFALO SOLLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 08/05/1964 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 ottobre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, in data 19 aprile 2013, nei confronti di Francesco Cefalo Solla, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo 8). Considerato che il primo motivo, in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla prova della contraffazione, sulla materiale disponibilità dei beni ricettati e sull'omessa indicazione della provenienza lecita), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che le doglianze relative al trattamento sanzionatorìo sono prive di specificità e comunque manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 dei 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martìnenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cuì, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti generiche per la negativa personalità dell'imputato e per l'assenza di elementi di positivi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equítativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1