Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9916/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and failure to meet admissibility requirements under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9916/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Cozzolino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of his conviction for the crime of provoking a fight, arguing errors in evidence and law application. The court rejected these claims because the first ground lacked concrete specificity regarding the trial record, while the second ground failed to meet the strict specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 629 c.p.; The appeal must be specific and substantiated; generic or vague grounds regarding evidence or law application render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Appeal Admissibility Requirements Specificity of Grounds Code of Criminal Procedure Provoking a Fight Court Costs Inadmissible Appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
intervenuto nell'immediatezza del fatto); ritenuto che il secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della legge penale, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 629 c.p.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, in data 20 gennaio 2012, nei confronti di Francesco Cozzolino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629, primo comma, cod.
art. 581 cod. proc. pen
intervenuto nell'immediatezza del fatto); ritenuto che il secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della legge penale, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/07/1982 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, in data 20 gennaio 2012, nei confronti di Francesco Cozzolino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629, primo comma, cod. pen. Considerato che il primo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha confermato il giudizio del primo giudice per la solidità del quadro probatorio, anche sottolineando come, superata l'iniziale reticenza ed a seguito delle contestazioni, la ricostruzione offerta dalla persona offesa fosse pienamente riscontrata dalle dichiarazioni del teste oculare e del teste di P.G. intervenuto nell'immediatezza del fatto); ritenuto che il secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della legge penale, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dice