Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 and 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of Article 129, but the court found the submissions were generic and lacked precise legal reasoning or specific references to the lower court's motivation. Consequently, the court refused to exercise its supervisory role, ruling that the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity, as generic deductions without precise legal arguments or references to the contested act's reasoning preclude the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANELLATO MAURIZIO nato a GAVELLO il 12/09/1966 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 13 aprile 2018, nei confronti di Maurizio Zanellato, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre 2022