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Ordinanza — n. 9914/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses new trial request due to lack of concrete local impartiality threat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the request for remission of proceedings inadmissible against Pierantonio Sabini. Sabini alleged new facts undermining judicial impartiality at the Monza Tribunal but failed to demonstrate a specific grave local environment threatening the process. The court ruled that internal procedural pathologies alone do not constitute the exceptional 'grave local situation' required to justify remission.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. pen.; The request for remission of proceedings is an exceptional remedy requiring proof of a grave local situation external to the procedural dialectic, characterized by abnormality and consistency that creates a concrete danger for judicial impartiality or prejudices the freedom of determination of participants.

Parole chiave

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remission of proceedings judicial impartiality grave local situation new facts procedural pathology parzialità del giudice dubbi sull'imparzialità mutamento della situazione nel paese d'origine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. proc. pen.
2018/005097, pendente innanzi al Tribunale di Monza, ha formulato richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di fatti nuovi, successivi alla precedente istanza di rimessione, idonei a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo.
art. 45 cod. proc. pen
2018/005097, pendente innanzi al Tribunale di Monza, ha formulato richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di fatti nuovi, successivi alla precedente istanza di rimessione, idonei a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SABINI PIERANTONIO nato a PADOVA il 11/06/1951 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Pierantonio Sabini, imputato nel procedimento R.G.N.R. n. 2018/005097, pendente innanzi al Tribunale di Monza, ha formulato richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di fatti nuovi, successivi alla precedente istanza di rimessione, idonei a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. ritenuto che questa Corte (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone, che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa; rilevato che l'instante ha lamentato condotte dei magistrati del Tribunale di Monza senza neppure dedurre che le stesse abbiano suscitato uno specifico e grave quadro "ambientale", esterno al plesso ordinamentale entro cui quelle condotte e quei fatti si sono in ipotesi iscritti; considerato che le patologie interne al processo, quindi, ove non iscritte all'interno di un quadro ambientale locale di dimensioni ed intensità tali da raggiungere quella soglia di "gravita" di cui innanzi si è detto, non integrano "situazioni" tali da legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo; rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estenso