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Sentenza — n. 9911/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court acquits defendant by reclassifying theft to unauthorized acquisition, triggering statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9911/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The defendant argued that the facts described constituted unauthorized acquisition under Article 712 of the Penal Code rather than receiving. The court agreed, noting the lack of evidence for the psychological element required for receiving, and found the reclassified offense had expired due to the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 712 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: When a criminal act is reclassified from receiving to unauthorized acquisition, the statute of limitations for the new offense must be applied, potentially leading to extinction of the crime if the time limit has passed.

Parole chiave

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unauthorized acquisition receiving stolen goods statute of limitations criminal reclassification extinction of crime Italian Penal Code acquittal by prescription contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 15 giugno 2018, nei confronti di Larbi Chouaibi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo, in punto di qualificazione giuridica è fondato in quanto le emergenze descritte sono compatibili con l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod.
Art. 157 cod. pen.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 15 giugno 2018, nei confronti di Larbi Chouaibi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
Considerato che l'unico motivo, in punto di qualificazione giuridica è fondato in quanto le emergenze descritte sono compatibili con l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod.
articolo 712 cod. pen
Riqualificato il fatto quale ipotesi prevista dall'articolo 712 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHOUAIBI LARBI nato il 02/11/1989 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 15 giugno 2018, nei confronti di Larbi Chouaibi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo, in punto di qualificazione giuridica è fondato in quanto le emergenze descritte sono compatibili con l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., che sanziona l'acquisto incauto, laddove non emergono elementi idonei a sostenere la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, essendo carente la motivazione in ordine alla sussistenza del relativo elemento psicologico. Ritenuto che la riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. implica la rilevazione del decorso del termine di prescrizione e, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

P.Q.M.

Riqualificato il fatto quale ipotesi prevista dall'articolo 712 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 13 dicembre 2022.