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Ordinanza — n. 9910/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing disproportionality and civil damages as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Gasti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gasti argued that the lower court failed to properly weigh the sentence and ignored civil damages, but the appellate court had already addressed these points. The Supreme Court rejected these claims as merely repetitive of arguments previously and correctly dismissed by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 11 e 646 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing disproportionality repetitive arguments civil damages claim Corte di Cassazione ripetizione dell'indebito appropriazione indebita e appropriazione di poca entità prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 11 cod. pen.
Art. 646 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASTI MAURIZIO nato a TORINO il 19/09/1961 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 10 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 22 aprile 2021, con cui Maurizio Gasti è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 n.

11) e 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in punto di dosimetria della pena inflitta e di danno subito dalle parti civili, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla prova del danno subito dalla parte civile e pag. 4 in punto di congruità della pena; in particolare, la Corte d'appello, nel rimarcare che "non era emerso alcun concreto elemento di meritevolezza atto a giustificare una rivalutazione in positivo della pena (già molto mite)", ha anche implicitamente affermato che le attenuanti generiche non potevano essere concesse in misura prevalente, dovendosi quindi confermare il giudizio di equivalenza formulato dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre ie