Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding charge indeterminacy and liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Nicola Celestino Oglino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for fraud, arguing violations of law regarding the specificity of the charges and his liability. The court rejected these arguments as generic and lacking the required concrete specificity, noting that the issues were already adequately addressed by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: Appeals must contain specific grounds; generic complaints regarding charge indeterminacy or liability that merely reproduce arguments already decided by the trial court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLINO ANDREA NICOLA CELESTINO nato a TORINO il 27/09/1970 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 2 luglio 2020, nei confronti di Andrea Nicola Celestino Oglino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'indeterminatezza del capo di imputazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando deduzioni generiche e senza il necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 5 sulla precisa individuazione delle condotte decettive contestate); considerato che anche il secondo motivo, in punto di responsabilità, è privo di concreta specificità e comunque non consentito in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 di