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Ordinanza — n. 9908/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal law reclassification of theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the theft charge from Article 648 to the now-abrogated Article 647 of the Penal Code, but failed to provide concrete factual specificity required by law. The court rejected these claims because the lower courts already addressed the lack of credibility in the ring's discovery and the value of the stolen item, finding the appellant's arguments unpertinent and unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal must be declared inadmissible if the grounds lack concrete specificity and pertinence, as the appellant bears the oner of indicating the factual elements supporting their complaints.

Parole chiave

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criminal law reclassification specificity of grounds inadmissibility of appeal theft charges penal code provisions reati contro la sfera personale riservata uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 15 marzo 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 12 aprile 2019, con cui PIETRO BRILLANTE è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 647 cod. pen.
Considerato che entrambi i motivi, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'abrogato art. 647 cod. pen. o dell'art.
Art. 366 c.p.p.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 15 marzo 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 12 aprile 2019, con cui PIETRO BRILLANTE è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 647 cod. pen
Considerato che entrambi i motivi, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'abrogato art. 647 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRILLANTE PIETRO nato a ACERRA il 29/05/1990 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 15 marzo 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 12 aprile 2019, con cui PIETRO BRILLANTE è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'abrogato art. 647 cod. pen. o dell'art. 648, quarto comma, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato, altresì, che le anzidette doglianze sono state già disattese dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla non credibilità del ritrovamento per strada dell'anello, rubato due anni prima, e sulle ragioni ostative alla considerazione del fatto di particolare tenuità, considerato che l'imputato, pur essendo incensurato, è stato ripetutamente segnalato per reati contro il patrimonio e per collegamenti con soggetti pregiudicati e [...] tenuto pure conto del valore del bene non modesto, trattandosi di un anello in oro del peso di grammi 7,7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr