Italian Court dismisses appeal for aggravated property damage, citing inadmissibility and procedural costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had confirmed a conviction for aggravated property damage, and the appellant's first two grounds were rejected as requests for merit review, which exceeds the Supreme Court's jurisdiction. The third ground was deemed unfounded because the appellate court provided adequate reasoning regarding the denial of general mitigating circumstances. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was held liable for the costs and a fine due to the fault in raising inadmissible grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, 611 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione cannot review the merits of evidence or facts, and appeals lacking substantive grounds are inadmissible, resulting in the appellant's liability for costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARICIU CRISTIAN nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 aprile 2022 , confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato. Considerato che primi due motivi non sono consentiti in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Si ribadisce, infatti, che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto / contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una accurata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come la condotta si inserisse in un ingravescente situazione conflittuale di vicinato ed indicasse una significa propensione alla consumazione di condotte illecite. Rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni generiche che non giustificano la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
Sul punto il collegio riafferma che Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il