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Ordinanza — n. 9906/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting merit review of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant sought a re-evaluation of evidence and challenged the court's assessment of witness statements, arguing for a new trial. The Court rejected these requests because the Court of Cassation lacks jurisdiction to review the substantive merits of evidence or the factual evaluation of witnesses, limiting its role to checking the logical consistency of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot evaluate the probative value of evidence or the factual assessment of witnesses, as its competence is strictly limited to verifying the logical soundness of the lower court's argumentative path.

Parole chiave

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Court of Cassation competence merit review prohibition evidence evaluation limits witness statement admissibility inadmissible appeal estorsione corruzione nell'esecuzione forzata perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTALI ARDI nato il 02/10/1976 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'Il febbraio 2022, confermava la condanna del ricorrente per i reati di spaccio di stupefacente e tentativo di estorsione. Considerato che il ricorso si risolve (a) nella richiesta di rivalutazione delle prove raccolte, (b) nella riproposizione di questioni già valutate e risolte con motivazione ineccepibile; Segnatamente con riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni degli operanti la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che non vi erano elementi per ritenere che gli stessi dovessero essere indagati e, pertanto, sentiti con le garanzie: la valutazione dello statuto del dichiarante è rimessa al giudice che procede ed è sottratta a censure quando - come nel caso in esame - risulta espressa con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali. - LAA.z nLL: 1-237i - Le altre due censure - l'una relativa alla valutazione del compendio dichiarativoYe l'altra al s: diniego di concessione di sanzioni sostitutive-risolvono, invece, in una integrale richiesta di rivalutazione del merito delle prove che è un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1