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Ordinanza — n. 9905/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts rather than reviewing legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ferran Jessany Maykel against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of facts and responsibility regarding crimes under Articles 56, 628, and 337 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal sought to reconstruct facts with different evaluation criteria, which falls outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if it aims to re-evaluate facts or propose alternative fact reconstructions rather than identifying specific legal errors or procedural violations.

Parole chiave

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legality review inadmissible appeal re-evaluation of facts scope of appeal procedural error motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
4 e 5), è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAN JESSANY MAYKEL nato il 22/11/1980 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in data 24 novembre 2020, nei confronti di Jessany Maykel Ferran, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 337 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità per entrambi i reati ascritti, non è consentito in sede dì legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione ampia e rispondente ai motivi di gravame (si vedano pagg. 4 e 5), è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre