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Ordinanza — n. 9903/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and late argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Akhabue Thank God inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a reduced sentence and criticized the reasoning regarding aggravating factors, but the court found the first ground lacked specificity as it merely repeated arguments already rejected by lower courts. Furthermore, the second ground concerning the increase in penalty for combined offenses was rejected because it was raised for the first time before this supreme court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or if new arguments are raised for the first time before the Court of Cassazione.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity late argumentation Italian criminal procedure Court of Cassazione reiterazione di reati penali aggravamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Artt. 81 cpv., 56 - 628 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 2 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 27 ottobre 2021, ha rideterminato la pena applicata a THANK GOD AKHABUE per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 56 - 628 cod. pen. ed altri.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHABUE THANK GOD nato il 06/06/1996 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; .

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 2 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 27 ottobre 2021, ha rideterminato la pena applicata a THANK GOD AKHABUE per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 56 - 628 cod. pen. ed altri. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la menzionata Corte, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto, considerate le modalità gravissime del fatto (commesso con l'uso di una pistola), non ravvisabili i presupposti per la concessione dell'attenuante de qua, legata non soltanto al valore economico dei beni, ma anche agli effetti dannosi connessi all'aggressione della persona contro cui è esercitata violenza o minaccia; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati contestati, non è consentito, essendo stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres •