Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and attempts to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelali El Kahlaoui inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for crimes under Articles 56, 628, and 337 of the Penal Code. The court ruled that the grievances lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and sought to re-evaluate facts using criteria different from those of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p. The appeal is inadmissible if the grievances are not specific and aim merely to prefigure a re-evaluation of facts or a different reconstruction of events, rather than challenging specific distortions of procedural emergencies identified by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KAHLAOUI ABDELALI CUI 04XD8U2 nato il 13/09/1999 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trento, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trento, in data 5 novembre 2021, nei confronti di Abdelali El Kahlaoui, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 337 cod. pen. ed altro. Ritenuto che il ricorso, in punto di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in quanto le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee ai sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 dei 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr