Italian Court dismisses appeals for lack of specificity regarding mitigating circumstances and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellate court had already reduced the sentences while noting the defendants' lack of genuine remorse, which the lower court correctly highlighted. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 585 comma 4 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific grounds regarding statutory mitigating circumstances or sentencing are inadmissible when the lower court's reasoning is free from defects and sufficiently detailed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARTOCCIONI PIERRE LOUISE BLAISE nato a TRICASE il 14/04/2000 DELI BENJAMIN nato il 07/11/2000 INTREPIDO PATRICK nato a CAMPI SALENTINA il 30/05/2001 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 15 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a Pierre Louise Blaise Bartoccioni e Benjamin Deli e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata con cui i predetti e Patrick Intrepido sono stati ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e lesioni personali. Considerato che la doglianza in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., proposta in tutti i ricorsi, è priva di specificità, a fronte delle argomentazioni, esenti da vizi, formulate dalla Corte territoriale, che ha rimarcato, concordemente a quanto ritenuto dal primo giudice, che la somma di euro 500,00 per ciascuno degli imputati era "esigua rispetto alla gravità del fatto, connotato da cattiveria e spregiudicatezza"; ritenuto che la residua censura del ricorso di Bartoccioni, relativa alla pena inflittagli, è anch'essa priva di specificità, avendo la Corte territoriale ridotto la pena ma tenuto conto anche del fatto che "il pentimento del predetto imputato interveniva solo alla conclusione del giudizio di appello"; rilevato che le doglianze, formulate nel ricorso di Intrepido, relative all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio, sono prive di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata (v. pagine 3 e 4), scevra da vizi rilevabili in questa sede; considerato che l'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità della memoria depositata nell'interesse di Patrick Intrepido; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il