Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9899/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking due to lack of admissibility and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9899/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the conviction for drug trafficking. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding subjective intent and sentencing, but the court found these claims lacked specificity and relied on manifestly unfounded interpretations of procedural data. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals challenging the interpretation of evidentiary sources or the assessment of subjective elements in criminal proceedings are inadmissible if they lack concrete specificity and merely seek a re-evaluation of facts already exhaustively examined by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal subjective intent proof sentencing specificity procedural interpretation ricettazione divieto di accettare regali ricompensa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, in data 15 febbraio 2018, nei confronti di Cosimo Pupino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio
279549 - 02 e Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPINO COSIMO nato a OSTUNI il 16/05/1966 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, in data 15 febbraio 2018, nei confronti di Cosimo Pupino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che i primi due motivi dedotti, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e che i vizi motivazionali lamentati, nella specie del travisamento della prova, sono anche manifestamente infondati in quanto si basano su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si vedano pagg. 3 e 4 sulla prova'ídolo, anche eventuale, desunto dai molteplici elementi indiziari, tra cui la natura dei beni ricettati, le molteplici manomissioni degli elementi identificativi e l'inverosimile giustificazione fornita dall'imputato, non riscontrata dalle inattendibili dichiarazioni del teste a difesa); ritenuto che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha già vagliato e disatteso le relative censure, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695) e con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla rilevanza della capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosi precedenti penali, e pag. 5 sulla consistente rilevanza economica dei beni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 di