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Ordinanza — n. 9898/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual reconstruction and legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9898/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ottaviano Laierno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and conspiracy, arguing violations of the reasonable doubt standard and legal qualification. The court rejected these claims as generic and lacking the specific factual reconstruction required by law, noting the lower courts properly addressed the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 186, c. cost.; The appeal must present a concrete and specific alternative factual reconstruction to challenge the conviction, and generic doubts without a plausible alternative scenario render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reasonable doubt standard factual reconstruction requirement legal qualification review court costs and fine carenza di sostanza economica danno patrimoniale procurato con astuzia lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Art. 186, c. cost.
Art. 110 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv.
Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C.
278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAIERNO OTTAVIANO nato a TARANTO il 21/02/1964 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 1 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi del 24 giugno 2016, nei confronti di Ottaviano Laierno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04;

Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601), la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile soltanto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata; ma, nel caso di specie, si prospettano generici dubbi finalizzati ad un'inammissibile ricostruzione del fatto di reato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'inattendibilità della versione alternativa fornita dall'imputato); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica e di trattamento circostanziale, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto il giudice del merito ha, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955;

Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118), ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive (si veda pag. 3 sulla mancanza di prova del coinvolgimento nel reato presupposto e sull'esclusione della particolare tenuità per il valore economico del bene ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13