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Ordinanza — n. 9895/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding criminal liability, but the court found these arguments sought to reconstruct facts using criteria different from those used by the trial judge. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the scope of appellate review and are therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals cannot be used to re-evaluate facts or propose alternative fact reconstructions differing from the lower court's assessment, as this exceeds the appellate court's mandate.

Parole chiave

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appellate review scope factual reconstruction inadmissible appeal criminal liability judicial mandate motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
6), sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARA MASSIMILIANO nato a REGGIO CALABRIA il 29/09/1974 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-71 La Corte di appello di Messina, con sentenza del~Q24-, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, in data 29 settembre 2020, nei confronti di Massimiliano Ficara, ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al danneggiamento di cui al capo c). Ritenuto che i motivi proposti, in punto di prova della penale responsabilità, non sono consentiti in quanto, anche a fronte di un'argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 6), sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicemb