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Ordinanza — n. 9893/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural requirements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9893/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Filippelli's appeal inadmissible, confirming the lower court's decision on his conviction for theft. The appellant failed to meet the strict specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, offering only generic arguments rather than precise legal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary particularization to exercise judicial review, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 234 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks the specific grounds and precise legal reasoning required by Article 581 of the Criminal Procedure Code, as generic allegations do not permit the appellate court to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement Article 581 Criminal Procedure Code lack of particularization judicial review limits censura dell'accertamento dei fatti falsa dichiarazione della parte prove inattendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 234 c.p.p.
277758); considerato che la censura inerente all'utilizzabilità delle prove ai sensi dell'art. 234 cod.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 26 febbraio 2020, nei confronti di Marco Filippelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 234 cod. proc. pen
277758); considerato che la censura inerente all'utilizzabilità delle prove ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPELLI MARCO nato a COSENZA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 26 febbraio 2020, nei confronti di Marco Filippelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che le censure proposte, in punto di prova della penale responsabilità, non sono consentite in sede di legittimità in quanto sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato che la censura inerente all'utilizzabilità delle prove ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr